DL 30.4.2022 n. 36: Ulteriori misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Principali novità

1 premessa

Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

Il DL 30.4.2022 n. 36 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tut­tavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il DL 30.4.2022 n. 36 è stato convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, pubblicata sulla G.U. 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, pre­ve­­­dendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità del DL 30.4.2022 n. 36, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79.

2 estensione della fatturazione elettronica

Mediante l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del DL 36/2022.

2.1 aMBITO SOGGETTIVO

A decorrere dall’1.7.2022, sono tenuti all’emissione di fattura elettronica via SdI anche:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compen­si, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.

2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA elettronica PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

Gli operatori in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022, non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tar­di­va od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-set­tembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

3 sanzioni per mancata accettaZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE di pagamento

Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dal­l’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pa­­gamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la san­zione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cli­ente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

3.1 Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazio­ne immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di paga­­re una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

3.2 Accertamento delle violazioni

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sul­l’os­servanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della pro­vincia nella quale è stata commessa la violazione.

4 strumenti di pagamento elettronico – obblighi comunicativi degli operatori finanziari

L’art. 18 co. 4 del DL 36/2022 convertito estende l’obbligo previsto a carico degli operatori finanziari per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Infatti, l’art. 22 co. 5, ultimo periodo, del DL 124/2019 prevede che gli operatori finanziari trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:

  • i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante detti strumenti.

Anteriormente alla modifica operata dal DL 36/2022, l’obbligo di comunicazione era circoscritto agli strumenti di pagamento elettronico di cui all’art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ossia:

  • gli strumenti collegati ai registratori telematici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 (secondo le regole tecniche indicate dal provv. Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 211996);
  • gli strumenti evoluti di incasso di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022, gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i suddetti dati con riferimento alla generalità degli strumenti di pagamento elettronici tracciabili messi a disposizione degli esercenti.

Modalità e termini di comunicazione dei dati

I termini e le modalità di invio dei dati e le informazioni da trasmettere sono stati definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253155.

5 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L’art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la c.d. “lotteria degli scontrini” prevista dall’art. 1 co. 540 e ss. della L. 11.12.2016 n. 232.

5.1 Condizioni di pagamento

In primo luogo, viene stabilito che, per partecipare alle estrazioni, le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, oltre a dover effettuare l’acquisto al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o profes­­sione, devono:

  • utilizzare “metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”;
  • associare all’acquisto il proprio codice lotteria.

In base alle nuove disposizioni, dunque, la partecipazione alla lotteria risulta ammessa a condizione che il codice fiscale abbinato al codice lotteria sia il medesimo associato al titolare dello strumento di pagamento o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari utilizzati per l’acquisto.

Tuttavia, possono partecipare al concorso anche i soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico a loro riferibili ma che traggono fondi da rapporti di credito o debito bancari intestati a com­ponenti del proprio nucleo familiare (può essere il caso, ad esempio, del figlio che effettua l’ac­quisto utilizzando una carta a lui intestata, che però trae fondi dal conto intestato al padre).

Le condizioni di partecipazione così individuate avrebbero lo scopo di scongiurare il rischio di eventuali truffe da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni ef­fettuate da altri, e di evitare contenziosi tra il titolare dei fondi impiegati per effettuare l’acquisto e il titolare del codice lotteria.

5.2 Lotteria istantanea

Con le modifiche apportate dall’art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022 convertito si prospetta, inoltre, l’in­tro­duzione di una lotteria a estrazione immediata, in cui l’acquirente verrà a conoscenza del­l’e­ven­tuale vincita e del relativo importo subito dopo l’acquisto effettuato, così da rendere maggiormente attrattivo il concorso.

Nello specifico, è stabilito che, mediante successivi provvedimenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Mo­­nopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, disciplinerà le modalità tecniche per l’attuazione di lotterie sia istantanee che differite.

6 Sismabonus acquisti con superbonus del 110% – stipula del rogito entro il 31.12.2022

Per effetto dell’art. 18 co. 4-ter del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, il fruitore del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella misura potenziata al 110% potrà – a determinate condizioni – beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31.12.2022.

Nello specifico, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30.6.2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
  • siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d’imposta);
  • vi sia stato l’ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell’attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

7 comunicazione all’enea per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”

Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisi­smici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli in­terventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente for­mulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).

8 stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio

Ai sensi dell’art. 38 del DL 36/2022 convertito:

9 sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del PNRR

L’art. 20 del DL 36/2022 convertito attribuisce all’INAIL la possibilità di promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In sede di conversione in legge, è stata inoltre prevista la possibilità di coinvolgere nell’ambito della promozione dei citati protocolli anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tali protocolli, attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli or­ga­nizzativi, mirano a:

  • contrastare il fenomeno infortunistico;
  • tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:

  • programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
  • progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
  • iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luo­ghi di lavoro.

10 istituzione del “portale nazionale del sommerso”

L’art. 19 del DL 36/2022 convertito interviene sull’art. 10 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 – sostituen­done il co. 1 e aggiungendo il co. 1-bis – e istituisce il c.d. “Portale nazionale del sommerso” (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.

Il Portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.

Informazioni presenti

All’interno del “Portale nazionale del sommerso” confluiranno:

  • le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

11 nuova decorrenza per le semplificazioni amministrative in materia di immigrazione

Con l’art. 19-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene ulteriormente prorogata dal 30.6.2022 al 31.12.2022 la decorrenza di alcune misure di semplificazione indicate dall’art. 17 del DL 5/2012 in materia di assunzione di lavoratori stranieri e documentazione amministrativa per gli immigrati.

In particolare, inserendo la nuova decorrenza all’art. 17 co. 4-quater del DL 5/2012, si dispone che dal 31.12.2022 i cittadini non comunitari possano utilizzare senza eccezioni – normalmente previste dalle norme e regolamenti in materia di immigrazione in merito all’esibizione o alla produzione di specifici documenti – le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

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