1 PREMESSA
L’art. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del carburante impiegato dagli autotrasportatori per l’esercizio dell’attività di trasporto merci per conto di terzi.
Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state definite con:
– il DM 13.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 6.8.2022 n. 183);
– il DM 29.7.2022 n. 324.
Sono state, inoltre, rese disponibili alcune FAQ sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili.
2 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione le imprese:
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (attività indicate dall’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504).
In particolare, tali soggetti devono essere:
– iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN) per
l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda;
– impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.
3 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari al 28% della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell’anno 2022, per
l’acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore,
utilizzati per l’esercizio delle predette attività di trasporto (al netto dell’IVA).
L’acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture.
Limite delle risorse disponibili
Il credito d’imposta è comunque assegnato nel limite delle risorse disponibili, pari a 496.945.000,00
euro.
Aiuti di Stato
Le norme in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare, con riguardo ai termini previsti dalla comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina).
Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Per il riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti beneficiari devono presentare domanda attraverso l’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che acquisisce i dati secondo lo specifico modello approvato.
4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il credito d’imposta verrà comunque assegnato:
nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
5 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs.
241/97, presentando il modello F24:
– unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati relativi al credito d’imposta effettivamente concesso a ciascuna impresa, a seguito della verifica nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di
versamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs.
241/97, presentando il modello F24:
– unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati relativi al credito d’imposta effettivamente concesso a ciascuna impresa, a seguito della verifica nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di
versamento.
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.