1 PREMESSA
L’art. 22 del dl 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto “ucraina”), conv. l. 20.5.2022 n. 51, riconosce un contributo alle imprese turistico-ricettive, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’imu per l’anno 2021.
Con il provv. agenzia delle entrate 16.9.2022 n. 356194 sono state definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’autodichiarazione che i beneficiari dell’agevolazione in esame sono tenuti a presentare affinché venga loro attribuito, e quindi possa poi essere utilizzato, il credito d’imposta.
L’autodichiarazione deve essere presentata in via telematica dal 28.9.2022 al 28.2.2023.
2 CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% DELL’IMU VERSATA PER LA SECONDA RATA 2021
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive limitatamente all’importo versato a titolo di seconda rata dell’imu per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 738 – 783 della l. 27.12.2019 n. 160.
ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021:
• dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di trento;
• dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di bolzano.
Le disposizioni dell’art. 22 del dl 21.3.2022 n. 21 si applicano “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final «quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19», e successive modifiche” (c.d. temporary framework).
con la decisione della commissione europea 21.6.2022 n. c(2022) 4363 finale è stata autorizzata l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 22 del dl 21/2022.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta spetta limitatamente:
• alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica di cui alla l. 96/2006 e relative norme regionali;
• alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
• alle imprese del comparto fieristico e congressuale;
• ai complessi termali;
• ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Immobili agevolati
Dal punto di vista oggettivo, per poter beneficiare del contributo è necessario che:
• gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’imu 2021 siano accatastati nella categoria catastale d/2 “alberghi e pensioni (con fine di lucro)”;
• in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
• i proprietari degli immobili d/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Condizioni per beneficiare del credito d’imposta
Per poter beneficiare del credito d’imposta del 50% per l’imu versata in relazione alla seconda rata 2021, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile d/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Nel caso in cui il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di stato, il calcolo del fatturato va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo di imprese (istruzioni allegate al provv. agenzia delle entrate 16.9.2022 n. 356194).
autodichiarazione
Il credito d’imposta viene subordinato alla presentazione di un’autodichia¬razione (art. 22 co. 4 del dl 21.3.2022 n. 21) da parte dei soggetti ammessi, “attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 «aiuti di importo limitato» e 3.12 «aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta comunicazione”.
Si tratta dell’autodichiarazione definita dal provv. agenzia delle entrate 16.9.2022 n. 356194.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta, inoltre:
• dovrà essere richiesto presentando telematicamente, dal 28.9.2022 al 28.2.2023, un’apposita autodichiarazione all’agenzia delle entrate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal provv. agenzia delle entrate 16.9.2022 n. 356194;
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello f24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale il credito viene riconosciuto ai richiedenti; il modello f24 va presentato unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; con successiva risoluzione dell’agenzia sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni di compilazione del modello f24;
• non rileva ai fini dei limiti annui alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della l. 244/2007 e 34 della l. 388/2000;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’irap;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del tuir.
3 AUTODICHIARAZIONE
Il provv. agenzia delle entrate 16.9.2022 n. 356194 ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’autodichiarazione richiesta dall’art. 22 co. 4 del dl 21.3.2022 n. 21, per fruire del credito d’imposta per l’imu versata per la seconda rata del 2021.
Il provvedimento, inoltre, ha approvato il modello da usare per l’autodichiarazione, unitamente alle relative istruzioni di compilazione.
modalità di presentazione
L’autodichiarazione è inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’agenzia delle entrate:
• direttamente dal contribuente;
• oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 3 del dpr 322/98.
In seguito alla presentazione dell’autodichiarazione:
• entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta, visibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa;
• entro 10 giorni viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta (quest’ultimo scenario si verificherà, ad esempio, se il richiedente non è titolare di una partita iva attiva alla data del 22.3.2022, data di entrata in vigore del dl 21/2022, ai sensi del provv. 356194/2022).
È possibile correggere un’autodichiarazione precedentemente trasmessa, inviandone un’altra entro il termine del 28.2.2023.
L’ultima autodichiarazione trasmessa sostituirà tutte quelle precedentemente inviate.