Stagione invernale 2022-2023 accorciata di 15 giorni, temperatura dell’aria ridotta di 1°, nuova classificazione edifici ed esenzioni.
Oggi 6 Ottobre 2022 il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di 1° dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
Nel decreto di legge che:
- Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
- La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:
- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.
- La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Per completezza vi alleghiamo il decreto completo con tutte i dettagli e le esclusioni.