Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti: chi ne beneficia?

Il DL 144/2022 con gli artt. 18, 19 e 20 ha introdotto una nuova indennità una tantum di 150 euro in favore di lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, lavoratori autonomi e professionisti, che per certi aspetti ricalca quella di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del dl 50/2022.

Mentre per i lavoratori autonomi e i professionisti è già possibile presentare la domanda di accesso all’integrazione di 150 euro ex art. 20, al ricorrere del requisito reddituale di 20.000 euro nel 2021, ricorrendo alla medesima procedura con la quale viene richiesta l’indennità di 200 euro (si veda “al via le domande all’inps per l’una tantum di autonomi e professionisti” del 27 settembre 2022), non è ancora possibile fruire/richiedere l’indennità di 150 euro per le categorie individuate dagli artt. 18 e 19 del dl 144/2022, quali, ad esempio: dipendenti, pensionati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, ecc. per questi ultimi è infatti necessario attendere la circolare inps con le indicazioni di carattere operativo.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, si ricorda che l’art. 18 del dl 144/2022 riconosce loro un’indennità una tantum di 150 euro, con esclusione dei lavoratori con rapporto di lavoro domestico, a condizione che:

  • la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non ecceda l’importo di 1.538 euro;
  • tali soggetti non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 (norma che prevede l’indennità una tantum di 150 euro in favore di pensionati, percettori di naspi, dis-coll, disoccupazione agricola, reddito di cittadinanza, ecc.).

L’erogazione segue le medesime procedure previste per l’indennità di 200 euro di luglio, vale a dire:

  • il lavoratore presenta al proprio datore di lavoro (e in particolare a quello che eroga tale indennità in caso di presenza di più datori di lavoro nello stesso mese) una dichiarazione di non titolarità delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 (che prevedono l’indennità in favore dei pensionati e dei nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza);
  • il datore di lavoro riconosce l’indennità di 150 euro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022;
  • il datore recupera il credito maturato dall’anticipo dell’indennità mediante denuncia uniemens (secondo le istruzioni che l’inps fornirà con apposita circolare o messaggio).

La differenza sostanziale rispetto all’indennità di luglio è rappresentata da una diversa condizione di accesso alla misura. infatti, se con l’indennità ex art. 31 del dl 50/2022 il datore di lavoro doveva riscontrare il diritto del dipendente all’esonero dello 0,8% della quota ivs a carico del lavoratore in un determinato periodo di riferimento, nel caso dell’indennità di 150 euro ex art. 18 del dl 144/2022 il datore di lavoro deve valutare se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non ecceda l’importo di 1.538 euro.

In sostanza, a differenza dell’indennità di 200 euro dove il rispetto del requisito poteva essere valutato con anticipo rispetto al momento dell’erogazione, per l’indennità di 150 euro il datore è costretto ad attendere proprio la retribuzione di novembre 2022, ovverosia quella in cui deve essere riconosciuta l’indennità.

Per questo diventa rilevante la dichiarazione che il lavoratore deve rendere al proprio datore. Pertanto, nel caso dell’indennità di 150 euro potrebbe essere utile fornire un fac simile alla generalità dei dipendenti in azienda così da escludere a priori i soggetti titolari delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 e valutare successivamente – quando si è a conoscenza dell’effettiva retribuzione imponibile di novembre 2022 – il rispetto del requisito retributivo e il diritto all’indennità.

Inoltre, considerato che le norme che prevedono l’indennità di novembre ripercorrono quelle relative all’indennità di luglio, potrebbero essere confermate alcune indicazioni impartite dall’inps con la circ. n. 73/2022. nel dettaglio, il datore di lavoro:

  • non deve erogare l’indennità agli otd, i quali potrebbero richiederla ai sensi del comma 13 dell’art. 19 del dl 144/2022 (qualora in possesso dei requisiti);
  • dovrebbe erogare l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, nonché ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19 commi 13 e 14 del dl 144/2022.

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