PRINCIPALI NOVITÀ SUL DECRETO “AIUTI-BIS”

1 premessa


Con il dl 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla g.u. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in
materia di crediti di imposta, politiche sociali, iva e accise (c.d. decreto “aiuti-bis”).
il dl 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel dl 115/2022.
il dl 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di
modifiche ed integrazioni.


2 crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022


l’art. 6 del dl 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese
per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
in particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
· per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
· per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kw, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
· per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas
naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
· per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del
gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
· devono essere utilizzati in compensazione nel modello f24 entro il 31.12.2022;
· possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti
d’imposta entro il 31.12.2022;
· non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile irap.


3 credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio
dell’attività agricola e della pesca – proroga


l’art. 7 del dl 115/2022 prevede la proroga per l’acquisto di carburante al terzo trimestre 2022 del credito
d’imposta riconosciuto dall’art. 18 del dl 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.


4 fringe benefit – soglia di esenzione per il 2022 – incremento e
ampliamento


in deroga all’art. 51 co. 3 del tuir, l’art. 12 del dl115/2022 prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in
luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi
anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

5 riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022


l’art. 5 co. 1 del dl 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas
metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i
consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota iva agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
la previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi
relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.

6 accise e iva sui carburanti – proroga agevolazioni


l’art. 8 del dl 115/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati
come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:
· benzina: 478,40 euro per mille litri;
· oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
· gas di petrolio liquefatti (gpl) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
· gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota iva da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in
misura pari al 5%.
gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, , entro il 7.10.2022,
all’ufficio competente dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti
usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. la predetta
comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote
di accisa.


7 contributo contro il caro bollette – sanzioni


l’art. 42 del 115/2022 modifica l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo
straordinario contro il “caro bollette” determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico
ex art. 37 del dl 21/2022.
la sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell’acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto
entro il 30.6.2022 e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti
effettuati entro il 31.8.2022.
dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del dlgs. 471/97
è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).
inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’agenzia delle
entrate e della guardia di finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle
banche dati.
la disposizione opera in deroga allo statuto del contribuente (art. 3 della l. 212/2000) e assume efficacia
già a decorrere dal 10.8.2022 ossia dalla data di entrata in vigore del dl 115/2022.

8 esonero parziale dei contributi


l’art. 20 dispone l’incremento dell’1,2% un punto percentuale dell’esonero dello 0,8% (per un totale del
2%) sulla quota dei contributi previdenziali ivs a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della l.
234/2021 (legge di bilancio 2022).
periodo di applicazione:

L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e
comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. tenuto conto
dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

9 estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori


l’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt.
31 e 32 del dl 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.


9.1 nuove categorie


il bonus viene riconosciuto:
· ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in
vigore del dl 50/2022 non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota ivs a proprio carico
(art. 1 co. 121 della l. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale
dall’inps;
· ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 32
co. 11 del dl 50/2022;
· ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità covid-19.
inoltre la norma modifica l’art. 32 co. 1 del dl 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai
titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).


9.2 modalità di erogazione


per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico
dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa
dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato
destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’inps.
per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da sport e salute
spa, che dovrà interfacciarsi con l’inps al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.


10 anticipo della rivalutazione delle pensioni


l’art. 21 del dl 115/2022 prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al
fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle
prestazioni pensionistiche. nel dettaglio, si prevede che:
· il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 co. 5 della l. 41/86, per
l’anno 2021 venga anticipato all’1.11.2022;
· la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipata,
per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022,
con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.
l’incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di
2.692,00 euro. in sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall’1.1.2023, il trattamento pensionistico
complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.

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